“A Napoli come altrove bisogna cambiare la narrativa, bisogna far capire, a chi è colpito, che a tutto c’è rimedio e che lo sconforto non aiuta. Alla gogna bisogna preferire la resilienza e per questo, noi di difesamagazine.com, daremo sempre spazio alle notizie che hanno un lieto fine, esattamente come questa.”
TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI- IL GUP PROSCIOGLIE MARESCIALLO DEI CARABINIERI ACCUSATO DI VIOLATA CONSEGNA PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CUSTODIA E MANTENIMENTO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI.
La Procura Militare di Napoli chiedeva il rinvio a giudizio per il Maresciallo Capo dei Carabinieri M.D., iscritto al SIM Carabinieri, con l’accusa di “violata consegna” (art. 120 c.p.m.p.) per aver violato le disposizioni previste all’ultima interlinea del punto 3 della disposizione n. 1134/419-1-1956 del 22.10.2019 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri II Reparto -SM-Ufficio Personale in cui è fatto divieto di “riporre l’arma nel cassetto da tavolo qualora il militare si trovi libero dal servizio”, con riferimento alla pubblicazione N.A-8 “Armi e Munizioni” ed. 2006 del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il militare, infatti, ultimato il proprio servizio, lasciava la propria arma di ordinanza, comprensiva di caricatore e 15 cartucce, chiusa nel cassetto del proprio tavolo di lavoro.
Purtroppo, ignoti, introducendosi nottetempo nei predetti uffici, asportavano l’arma suddetta.
In sede di udienza preliminare innanzi il Gup presso il Tribunale Militare di Napoli, la Pubblica accusa con una articolata requisitoria insisteva nella richiesta di rinvio a giudizio del maresciallo, mentre la difesa, rappresentata dall’Avv. Christian Petrina del foro di Catania, esperto di diritto militare richiedeva una sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto di reato sostenendo la seguente tesi difensiva:
“è opportuno evidenziare che la disposizione richiamata espressamente nel capo d’imputazione non ha un contenuto immediatamente riferibile al servizio ed alle sue modalità di svolgimento tale da poterlo identificare come una consegna. In effetti, la regola suddetta fa riferimento ad un momento in cui il militare ha già ultimato il proprio servizio ed ha ad oggetto una disposizione inerente alla sicurezza, ma esterna al servizio in quanto tale.
Anche la Giurisprudenza militare, da tempo, ha sancito che : “L’operazione di scaricamento delle armi in luogo diverso da quello appositamente precostituito non configura né il reato di violata consegna, né il reato di disobbedienza; infatti sono escluse dalla nozione di violazione della consegna le trasgressioni attinenti a regole non riferibili immediatamente alla essenza del servizio, ma a generali regole prudenziali di prevenzione degli infortuni; non rientra, poi, nella nozione di ordine il comportamento riferito a regole di prudenza, le quali assorbono l’eventuale ordine confermativo delle medesime regole” (Trib. Militare Padova, 31.05.1984).
Le norme sullo scaricamento delle armi sono proprio contenute all’interno della pubblicazione che contiene anche quella espressamente richiamata dal foglio 1134/419-1-1956 di prot. del Comando Generale dei Carabinieri del 22.10.2019 che si paventa come una consegna che sarebbe stata violata.
Tuttavia, proprio in considerazione che la regola suddetta ha ad oggetto un momento in cui il militare non si trova più in servizio, considerato, inoltre, l’espresso richiamo alla pubblicazione del 2006 che ha ad oggetto comportamenti non riconducibili al servizio in senso stretto, anche per il principio giurisprudenziale mai sconfessato e sopra richiamato, si ritiene che la condotta in contestazione non sia sussumibile nel reato di violata consegna in quanto le disposizioni che si ritengono violate non costituivano una consegna riferita alle modalità di esercizio del servizio, bensì mere regole prudenziali volte ad evitare determinate conseguenze, slegate dall’espletamento dell’attività di servizio in senso stretto.

In effetti, la “consegna” è una prescrizione doverosa in ordine alle attività demandate al militare: il fatto che esista una consegna relativa al servizio contribuisce a designare il presupposto applicativo della fattispecie; la precisazione del contenuto della consegna è fondamentale nella individuazione della condotta che configura reato. Nella misura in cui difetti l’esistenza della “consegna” in senso giuridicamente rilevante, nonché la precisazione del contenuto, va da sé che non può aversi “consegna” nemmeno dal punto di vista fattuale.
Come ormai costantemente ribadito da dottrina e giurisprudenza, per aversi “consegna” idonea a configurare il reato di violazione ex art.120 c.p.m.p. non è sufficiente la “vigenza di disposizioni generali ed astratte che disciplinino un determinato tipo di servizio, ma occorre invece un intervento dell’autorità responsabile del servizio che, per un concreto servizio da svolgere, trasmetta la normativa al militare tenuto ad osservarla.”(Brunelli-Mazzi, Diritto Militare, IV Ed.pg.263 e ss., Corte d’App. Mil. sez. Dist. Verona in Rass. Giust.mil. 1984,729).
Per la configurazione del reato di violata consegna, pertanto, è necessaria l’esistenza di una “consegna precisa, che determini tassativamente e senza spazi di discrezionalità quale debba essere il comportamento del militare in servizio” (per tutte Cass. Pen. sez.I, 15 luglio 1993), ciò perché la norma tende a tutelare le modalità di svolgimento del servizio, dalle quali non è dato discostarsi neppure al fine di conseguire meglio lo scopo del servizio (Cass. Pen. sez. I, 15 luglio1993).
Ora, posto questo, la richiamata sentenza della Corte d’Appello, Sezione distaccata di Verona (già citata), afferma che “Non si ha “consegna”quando una disposizione generale ed astratta concernente il caricamento e lo scaricamento delle armi, comunque vigente e perciò vincolante nello svolgimento del servizio, e pur ribadita dal Comandante della compagnia durante il rapporto ufficiali, non sia stata poi specificatamente impartita, in relazione ad un concreto servizio, all’ufficiale cui il medesimo veniva affidato e che a esso si sarebbe perciò dovuto attenere”.
Quindi, nel caso di specie, oltre a non esservi mai stato alcun indottrinamento dell’imputato sul punto specifico richiamato nel capo d’imputazione vi è un ulteriore elemento che non consente di qualificare la regola violata come consegna, precisamente la circostanza che il Maresciallo al momento in cui ha riposto la pistola nel cassetto di ferro chiuso a chiave della propria scrivania lo ha fatto violando una disposizione che si riferisce ad un momento in cui il militare è fuori servizio, di carattere meramente prudenziale come quello sul caricamento e scaricamento delle armi che, in questo caso, non sono qualificabili come consegna.
Infatti, si ripete, il Maresciallo nel momento in cui riponeva l’arma nel cassetto della propria scrivania non era in servizio avendolo già ultimato.
In altri termini, anche qualora vi fosse stato un indottrinamento specifico sul punto, non potrebbe comunque qualificarsi la violata consegna perché il militare non era più nello svolgimento del servizio avendolo ultimato.
In conclusione, in assenza della consegna, come si è dimostrato, la norma incriminatrice non può essere applicata pena la violazione del principio di tassatività e stretta legalità vigenti nell’ordinamento penale italiano, in quanto in questo caso difetterebbe uno degli elementi costitutivi della fattispecie come nel caso de quo ove non vi è stata la violazione dell’art. 120 c.p.m.p., ma, semmai, di una regola di carattere generale e riferita ad un momento ultroneo rispetto al servizio in quanto tale, punibile semmai dal punto di vista disciplinare, ma non da quello penale militare”.
Il Giudice in accoglimento della tesi difensiva, ritenendo non potersi sussumere la condotta contestata nel reato di violata consegna per difetto degli elementi costitutivi, pronunciava nei confronti dell’imputato sentenza di non luogo a procedere con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Il difensore: “Sono soddisfatto per il pieno accoglimento, già in questa fase preliminare, della tesi difensiva sostenuta con conseguente proscioglimento del mio assistito”
Napoli, maresciallo assolto dall’accusa di violata consegna. Finisce un calvario.
