Novità su delega alla riscossione del contributo sindacale e misurazione della rappresentatività delle sigle sindacali militari. Legge 28 aprile 2022, n. 46.

Ill.mo Presidente, Signori Ministri,


le scriventi sigle sindacali militari, ad oltre sei mesi dall’entrata in vigore della norma sulla sindacalizzazione del personale militare ed a meno di due mesi dal nuovo anno, intendono porre alla Vostra attenzione la necessità per le stesse, fortemente sentita, di avere certezze circa le voci stipendiali sulle quali operare le trattenute, in misura percentuale, a fini di contributo sindacale da parte del personale iscritto e la data di avvio della misurazione della rappresentatività. Come è noto, infatti, al riconoscimento della stessa sono legate la quasi totalità delle prerogative per le costituite e costituende associazioni sindacali tra militari.
In ordine al primo aspetto del contributo sindacale, si evidenzia infatti che:
• il secondo comma dell’articolo 7 della legge 28 aprile 2022, n. 46 (Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare) dispone che “Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, …, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari”
• il terzo comma dell’articolo 13 della stessa legge 28 aprile 2022, n. 46, sancisce che “Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio”,
nulla specificando poi su cosa debba intendersi per “retribuzione” e “stipendio”, con particolare riferimento alle varie voci che li compongono, aventi sia natura fissa che accessoria.
Di nessun ausilio, sotto tale profilo, risultano i relativi decreti ministeriali (Difesa 26 luglio 2022 e MEF 1° agosto 2022), laddove prescrivono esclusivamente che la misura percentuale del contributo sindacale sia “determinata dai competenti organi statutari delle associazioni”, che la delega sia rilasciata da parte del personale “per la riscossione di una quota mensile della

retribuzione o del trattamento pensionistico”, demandando poi sostanzialmente alle associazioni sindacali l’indicazione, per la misura percentuale, “delle voci della retribuzione su cui applicare la medesima percentuale, al netto delle ritenute fiscali e contributive, ai fini del calcolo”.
Non sfugge che la genericità delle locuzioni utilizzate “stipendio”, “retribuzione” e “trattamento pensionistico”, notoriamente costituite da più voci di varia natura, e l’indeterminatezza che oggettivamente ne deriva in termini di utilità o meno, sia pur nella misura dello 0,5 %, ai fini del computo della consistenza associativa e del riconoscimento della percentuale di rappresentatività, potrebbero comportare una difforme applicazione delle trattenute ai fini di contributo sindacale tra le sigle, con indicazione di voci stipendiali diverse e conseguente peso differente sotto il profilo economico, pur tra personale appartenente allo stesso ruolo, allo stesso grado e con pari anzianità di servizio.
Non risolutiva appare infatti, in tali termini, la sola certezza della percentuale dello 0,5 %, permanendo una potenziale non uniformità di voci sulle quali applicarla. Appare singolare che norme così dettagliatamente disciplinanti libertà sindacali costituzionalmente garantite siano state finora totalmente generiche su un aspetto di tale rilevanza sotto il profilo della uniformità di trattamento tra personale con pari requisiti.
Nelle more, in assenza di parametri di riferimento predefiniti, queste OO.SS. non potranno che ritenere conforme al dettato legislativo e valida ai fini del calcolo delle deleghe per la misurazione della rappresentatività la ritenuta in misura minima dello 0,5 per cento delle competenze fisse “stipendio tabellare” e “indennità integrativa speciale” al netto delle ritenute fiscali e contributive, fatta salva la facoltà di ogni O.S. di sottoporre a delega altre voci presenti in busta paga.
Qualora le SS.LL. ritenessero non congrua tale indicazione, si chiede di aprire con ogni consentita urgenza un tavolo di confronto tra le Amministrazioni e queste OO.SS. per definire quanto prima ogni aspetto relativo alle deleghe sindacali per il personale militare
In ordine al secondo aspetto della misurazione della rappresentatività si pone all’attenzione sul fatto che la norma non indica in alcun modo il termine iniziale della citata misurazione, né quello finale, limitandosi a:
• precisare che “La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall’interessato entro il 31 ottobre” (secondo comma dell’articolo 7 della legge 28 aprile 2022, n. 46);
• dare generiche indicazioni temporali esclusivamente circa la forza effettiva delle amministrazioni interessate, da rilevare “al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime” (primo comma dell’articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46),
restando del tutto indeterminata la data di partenza della misurazione della rappresentatività, di fondamentale importanza per le associazioni sindacali sotto il profilo della definizione della misura fissa o percentuale del contributo sindacale, da determinare a cura dei competenti organi statutari.

In merito, si ritiene che il principio di carattere generale ineludibile da seguire, sia quello che la misurazione debba essere effettuata nell’arco di dodici mesi, a partire dal 1° gennaio e con termine al 31 dicembre della stessa annualità.
Anche in questo caso, di nessun ausilio risultano i decreti ministeriali emessi sulla delega sindacale.
Non è da trascurare che l’indeterminatezza sulla data di inizio della misurazione possa creare sperequazioni tra le varie sigle sindacali, nonché inevitabili danni, inducendo le stesse a scelte non dettate da elementi certi, come tali rispondenti ad opportuni criteri di uniformità, ma da mere supposizioni e da ipotesi empiriche, senza alcun dubbio foriere di perdite di chance che si possa quantomeno partire necessariamente da posizioni equivalenti, misurandosi poi in termini di partecipazione del personale e di capacità di tutela collettiva dello stesso.
Le scriventi sigle sindacali militari, pertanto, chiedono con fermezza alle SS.LL. di adottare ogni misura utile affinché:
• negli emananti decreti discendenti dalla legge 28 aprile 2022, n. 46, o in altre norme collegate, venga precisato che le voci stipendiali sulle quali operare le trattenute, in misura percentuale dello 0,5% valido ai fini della misurazione della rappresentatività, siano riferite alle sole competenze fisse, “stipendio tabellare” e “indennità integrativa speciale;
• sia resa nota, per tempo ed a priori, quantomeno la data presunta di avvio della misurazione della rappresentatività ed il relativo termine al fine di dare le stesse opportunità a tutte le sigle sindacali;
In conclusione, appare doveroso rimarcare l’esigenza dell’avvio immediato di una basilare interlocuzione con le OO.SS., tenuto conto di come le stesse siano state finora escluse totalmente da qualsiasi confronto e persino da qualsiasi procedure d’ informazione, in questa fase determinante per la costruzione del delicato processo sindacale in atto.