Prima sospeso dal servizio per rapporti con pregiudicati poi ottiene giustizia e risarcimenti

SOSPESO DAL SERVIZIO IN VIA DISCIPLINARE PER SOSPETTI RAPPORTI CON DUE PREGIUDICATI- RICORRE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO E DOPO DUE GRADI DI GIUDIZIO OTTIENE GIUSTIZIA!

Il Maresciallo Maggiore in s.p. M.G., Comandante di Stazione, iscritto al “SIM Carabinieri” (Sindacato Italiano Militari Carabinieri), veniva coinvolto, suo malgrado, in una indagine della Guardia di Finanza in ordine ad alcuni sodalizi criminosi, nell’ambito della quale venivano acquisiti alcuni sms effettuati tramite WhatsApp tra il maresciallo e due fratelli pregiudicati. Inizialmente l’Amministrazione valutava un trasferimento del militare per incompatibilità ambientale, salvo poi propendere per un nulla di fatto.

Senonché, il Comandante Interregionale disponeva l’apertura di una inchiesta formale (procedimento di stato) a carico del predetto tesa a verificare la sussistenza di elementi idonei alla irrogazione di una sanzione di stato. Nonostante le memorie depositate dall’inquisito nella quale evidenziava che i rapporti con tali soggetti erano da ricondurre ad attività investigativa, gli veniva comminata la sanzione di stato della sospensione dal servizio per mesi uno, con detrazione di anzianità, per aver intrattenuto rapporti di familiarità con i predetti soggetti.

Tramite il proprio legale di fiducia, l’Avv. Christian Petrina del foro di Catania, convenzionato con il “SIM Carabinieri”, il maresciallo impugnava la sanzione innanzi il Tar competente, chiedendo anche il risarcimento del danno, l’eliminazione di ogni detrazione di anzianità e la condanna dell’Amministrazione resistente alle spese legali, evidenziando che i due fratelli erano soggetti di comprovata attendibilità di cui il ricorrente si avvaleva nello svolgimento di attività di indagine, svolta unitamente ad altri colleghi, avente ad oggetto le dinamiche criminali della zona.

Christian Petrina
Christian Petrina che ha ottenuto giustizia per il carabiniere sospeso dal servizio

Si evidenziava, tra l’altro, che egli aveva redatto varie informative di reato, S.P.V. contravvenzionali, soprattutto a carico dei due fratelli pregiudicati, proposti anche per il divieto di detenzione di armi e munizioni, proposta che poi veniva accolta.

Nel ricorso si evidenziava anche la circostanza che nei messaggi acquisiti durante le indagini i due pregiudicati si rivolgevano al maresciallo dandogli del “Lei”, comprovando così che il militare avesse sempre mantenuto una debita “distanza” con i propri informatori. Tra l’altro, nessun addebito penale veniva mosso al Maresciallo.

Nel ricorso veniva evidenziato, tra l’altro che L’articolo 55 del codice di procedura penale descrive le funzioni di tale organo e precisa che la polizia giudiziaria “deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati”. L’attività informativa rappresenta, quindi, un insostituibile strumento di ricerca nella fase delle indagini preliminari e durante l’attività preventiva di iniziativa; l’autonomia riconosciuta in questa fase alla polizia giudiziaria è sottolineata dalla scelta del legislatore di svincolare dall’osservanza di tempi ben definiti l’adempimento dell’obbligo di comunicazione della notizia di reato […] 

Una adeguata attività di raccolta di informazione rappresenta un’attività fondamentale che interessa trasversalmente l’intera strategia investigativa e la valutazione di opportunità ed esigenza dei singoli atti di indagine. La ricerca di notizie presuppone necessariamente la capacità dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria di disporre di fonti da cui poter attingere – sistematicamente od occasionalmente – e della possibilità di penetrazione, nell’ambiente ove il delitto è maturato o nel cui ambito si muove il colpevole […] 

L’informatore costituisce uno strumento indispensabile per l’infiltrazione in strutture criminali, quali quelle del crimine organizzato, in cui la realtà delinquenziale risulta fortemente compartimentata ed impermeabile alla comune attività di indagine tipica a causa dell’assoggettamento, dell’omertà e dell’intimidazione che permeano il tessuto sociale ed agiscono come meccanismi di autotutela”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, tuttavia, rigettava il ricorso ritenendo, biasimevoli le “forme” con cui i rapporti con i confidenti erano stati intrattenuti. Il militare tramite il proprio difensore proponeva appello con motivi ripercorrenti le argomentazioni difensive già sottoposte all’esame del primo giudice, arricchite mediante la puntuale critica ai passaggi motivazionali della sentenza che non si condivideva.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in accoglimento dei motivi di impugnazione, ha ritenuto che “Osserva il Collegio che il provvedimento disciplinare oggetto di scrutinio non è motivato in ragione delle modalità impudente e sconveniente con cui sono stati intrattenuti i rapporti con i soggetti pregiudicati, ma per il fatto di avere intrattenuto i rapporti stessi, al di fuori di ogni valida giustificazione […]

È di tutta evidenza come il Tar abbia indicato, per sostenere la legittimità del provvedimento impugnato, una motivazione che non trova riscontro nell’ordito motivazionale dello stesso e che, pertanto, finisce per costituire una non ammissibile motivazione nuova e diversa rispetto a quella del provvedimento in scrutinio su cui si è dispiegata la dialettica processuale tra le parti […]

carabiniere sospeso dal servizio
carabiniere sospeso dal servizio

Il Collegio precisa quanto segue. Il ricorso alle fonti confidenziali per acquisire informazioni utili alle indagini è previsto dal nostro ordinamento processuale penale. L’articolo 55 del codice di procedura penale prevede che la polizia giudiziaria “deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati”. La norma non disciplina nel dettaglio le modalità con le quali deve svolgersi tale attività, potendosi ricorre, anche, all’utilizzo di fonti confidenziali, con una modalità di acquisizione della notizia di reato definita dalla dottrina processualpenalista coperta dal “segreto di polizia”.

Per granitica giurisprudenza penale la polizia giudiziaria può, infatti, compiere sia atti tipici come anche atti atipici che, nel rispetto della legge, siano volti ad individuare il responsabile e a ricostruire il fatto di reato […] Rappresenta, quindi, una” buona prassi” tenere rapporti confidenziali con le fonti “coperte” al fine di acquisire notizie utili alle indagini, soprattutto in tema di investigazioni finalizzate ad individuare le attività poste in essere da un’associazione segreta (e che opera con il ricorso sistematico all’intimidazione) quale la consorteria mafiosa […]Nella presente fattispecie non risulta che l’appellante abbia posto in essere condotte censurabili o in violazione dei limiti di legge […]

Ritiene il Collegio che il provvedimento che dispone la sanzione in scrutinio non tiene adeguato conto delle risultanze, in punto di fatto, dell’indagine disciplinare così che il provvedimento impugnato deve ritenersi frutto di una non adeguata istruttoria che ha determinato un evidente travisamento dei fatti ed una motivazione incongrua e insufficiente (secondo motivo dell’appello). Tanto basta, ritenute assorbite le ulteriori censure dedotte, per ritenere fondato l’appello avverso la parte della sentenza che ha respinto il ricorso principale […]con la conseguente dichiarazione di illegittimità di tutti i provvedimenti impugnati”.

Con questa motivazione, qui riportata parzialmente per ovvie ragioni di spazio, Il CGA (00589/2024 REG.PROV.COLL.) ha riformato la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso ed i motivi aggiunti, annullando tutti i provvedimenti impugnati con annullamento della sanzione e della cancellazione dal quadro di avanzamento con conseguente ripristino della promozione a Luogotenente con effetto retroattivo, disponendo, altresì, il risarcimento dei danni in favore del ricorrente, oltre alla condanna per l’amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

L’avvocato Christian Petrina del foro di Catania, esperto di Diritto Militare: “Questa decisione è frutto di un lavoro di squadra davvero faticoso ed articolato, che rende maggiormente saporita questa vittoria non solo nostra, ma anche e soprattutto del nostro assistito e di tutti i militari impegnati giornalmente in attività rischiose e delicate a tutela di noi cittadini”.

Prima sospeso dal servizio per rapporti con pregiudicati poi ottiene giustizia e risarcimenti

carabiniere sospeso dal servizio
carabiniere sospeso dal servizio