I militari non avevano l’obbligo di vaccinarsi contro il COVID. Lo dice la Corte costituzionale.

È INCOSTITUZIONALE LA NORMA DI LEGGE CHE ASSOGGETTA AD OBBLIGO VACCINALE I MILITARI DA IMPIEGARE IN PARTICOLARI CONDIZIONI OPERATIVE SENZA INDICARE LE PATOLOGIE CHE SI INTENDONO CONTRASTARE ATTRAVERSO LA PROFILASSI VACCINALE

L’articolo 32, secondo comma, della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a un “determinato” trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 25 del 2023 (redattore Nicolò Zanon), ha ora definito il grado di precisione richiesto al legislatore e il significato dell’aggettivo “determinato”, quando si tratti dell’imposizione di un obbligo vaccinale.
Chiarendo che in questa materia la Costituzione stabilisce una riserva “relativa” di legge (che non obbliga il legislatore a introdurre una disciplina in tutto compiuta, ma lascia spazio a fonti secondarie), la sentenza afferma, però, che quando intenda imporre un obbligo vaccinale la legge non può limitarsi all’indicazione generica della tipologia di trattamento richiesta, ma deve specificare anche le patologie che si intendano contrastare attraverso la profilassi vaccinale.
Pronunciandosi su una questione sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli, in un caso riguardante l’obbligo vaccinale per i militari da impiegare in particolari condizioni operative in Italia o all’estero, la Corte ha perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 206-bis del codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre a tale personale “profilassi vaccinali” non previamente individuate in via legislativa, bensì rimesse a fonti secondarie ovvero ad atti amministrativi.

La sentenza sottolinea che è proprio attraverso l’individuazione del trattamento vaccinale relativo alla patologia da contrastare che la legge può operare il bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva. Correlativamente, questa stessa indicazione è essenziale per consentire, alla Corte costituzionale, il sindacato di non irragionevolezza della scelta legislativa di imporre la vaccinazione.
Invece, non contenendo, quanto meno, l’elenco delle profilassi vaccinali che possono essere imposte al militare in base alle variabili condizioni di impiego, la disposizione del codice dell’ordinamento militare non adempie alla necessità che sia “determinato” il trattamento sanitario, come esige l’articolo 32, secondo comma, della Costituzione.
“Fino a quando il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto nei termini qui indicati, resta dunque inteso – si legge nella sentenza – che, all’esito della presente pronuncia, il comma 1 dell’art. 206-bis cod. ordinamento militare non può fondare un obbligo vaccinale per il militare”.