L’Italia sulla definizione di genocidio non ha le idee chiare

Spiace considerare che proprio Roma ha avuto sede per la firma del trattato che ha dato concreta operatività alla Corte Penale Internazionale e il diritto internazionale non attribuisce al genocidio responsabilità sul mood della sola Germania nazista.

Italia e genocidio di Gaza, abbiamo un problema

Genocidio Gaza foto striscia

Fonti di stampa riportano un virgolettato riconducibile al Vice Premier e Ministro per gli Affari Esteri, On. Tajani:

Stanno facendo delle cose inaccettabili a Gaza ma non è un genocidio. Genocidio è una decisione preordinata di sterminare un popolo. Quello è ciò che ha fatto Hitler contro gli ebrei. A Gaza c’è una guerra in corso e si sta colpendo secondo me oltre ogni limite la popolazione civile che non ha nulla a che fare con Hamas”.

La guerra, purtroppo, non è un giustificativo idoneo per assorbire quello che di fatto si sta realizzando: un genocidio.

Tra gli elementi che non si vogliono considerare vi è da un lato la definizione di guerra in corso, elemento che viene meno perché non vi sono formazioni belligeranti riconducibili a due Stati sovrani, ma se questo può essere superato con voli pindarici con l’attacco di hamas del 7 ottobre, così non è per la possibilità di annettere intera striscia (ufficialmente, perlomeno, dato il contesto).

Ancora, la popolazione ridotta alla fame, la stessa che viene indotta a lasciare i propri luoghi per avviarsi verso valichi di frontiera e cercare di rifarsi una vita altrove, è genocidio, non una quisquilia diplomatica per non irritire (chi poi? Gli USA? Con i dazi è andata meglio a San Marino che non all’UE).

Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, entrata in vigore il 12.1.1951 (ratificata dall’Italia con l. 11.3.1952, n. 153)

Definizioni pregnanti:

L’art. I della Convenzione afferma che «il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine in base al diritto internazionale».

art. II fornisce la definizione della fattispecie: «per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:

a) uccisione di membri del gruppo;

b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;

c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;

d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;

e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro»

tali definizioni sono state riprese anche nell’art. 6 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI).

Difficile sostenere che non vi possa essere genocidio, neanche nella forma tentata, specie alla luce della scarsità di cibo e di continui attacchi contro personale sanitario e strutture assistenziali (sicuramente in prima battuta reato avverso il diritto internazionale umanitario e quindi violazione delle consuetudini belliche).