Spiace considerare che proprio Roma ha avuto sede per la firma del trattato che ha dato concreta operatività alla Corte Penale Internazionale e il diritto internazionale non attribuisce al genocidio responsabilità sul mood della sola Germania nazista.
Italia e genocidio di Gaza, abbiamo un problema

Fonti di stampa riportano un virgolettato riconducibile al Vice Premier e Ministro per gli Affari Esteri, On. Tajani:
“Stanno facendo delle cose inaccettabili a Gaza ma non è un genocidio. Genocidio è una decisione preordinata di sterminare un popolo. Quello è ciò che ha fatto Hitler contro gli ebrei. A Gaza c’è una guerra in corso e si sta colpendo secondo me oltre ogni limite la popolazione civile che non ha nulla a che fare con Hamas”.
La guerra, purtroppo, non è un giustificativo idoneo per assorbire quello che di fatto si sta realizzando: un genocidio.
Tra gli elementi che non si vogliono considerare vi è da un lato la definizione di guerra in corso, elemento che viene meno perché non vi sono formazioni belligeranti riconducibili a due Stati sovrani, ma se questo può essere superato con voli pindarici con l’attacco di hamas del 7 ottobre, così non è per la possibilità di annettere intera striscia (ufficialmente, perlomeno, dato il contesto).
Ancora, la popolazione ridotta alla fame, la stessa che viene indotta a lasciare i propri luoghi per avviarsi verso valichi di frontiera e cercare di rifarsi una vita altrove, è genocidio, non una quisquilia diplomatica per non irritire (chi poi? Gli USA? Con i dazi è andata meglio a San Marino che non all’UE).
Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, entrata in vigore il 12.1.1951 (ratificata dall’Italia con l. 11.3.1952, n. 153)
Definizioni pregnanti:
L’art. I della Convenzione afferma che «il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine in base al diritto internazionale».
art. II fornisce la definizione della fattispecie: «per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:
a) uccisione di membri del gruppo;
b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro»
tali definizioni sono state riprese anche nell’art. 6 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI).
Difficile sostenere che non vi possa essere genocidio, neanche nella forma tentata, specie alla luce della scarsità di cibo e di continui attacchi contro personale sanitario e strutture assistenziali (sicuramente in prima battuta reato avverso il diritto internazionale umanitario e quindi violazione delle consuetudini belliche).