Il Decreto Legislativo 3 aprile 2026, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2026, rappresenta una riforma epocale per la Sanità Militare italiana, per un verso o per un’altra lettura…
Sanità Militare, una riforma che, pur accentuando, divide
Il testo appena emanato si sofferma su vari punti (si tratta “soltanto” di 20 articoli inquadrati in 4 capi e 26 pagine di note esplicative), e non poteva essere altrimenti, considerando che il tema verte sulla transizione dai singoli Corpi sanitari di Forza Armata verso il nascente Corpo Unico della Sanità Militare.
Prescindendo dalla domanda iniziale, che menti semplici potrebbero facilmente porsi, ossia: “ma se ne sentiva realmente il bisogno?”, andando a riprendere il comunicato del MOSAC, pubblicato qualche tempo fa, quale ideale prologo, ora è possibile offrire un punto di vista sulle principali variazioni/criticità emerse, in particolare con un focus specifico sull’Arma dei Carabinieri.
La riforma colpisce profondamente la benemerita, che finora manteneva una gestione peculiare del proprio personale sanitario (inquadrato nel comparto sanitario e psicologico del ruolo tecnico), infatti:
1. Transito Obbligatorio e Facoltativo: Gli ufficiali medici e psicologi del ruolo tecnico dei Carabinieri transitano d’ufficio nel ruolo normale del Corpo Unico. Per ispettori, sovrintendenti e appuntati abilitati alle professioni sanitarie, il transito è invece a domanda (quindi facoltativo), da presentarsi entro 30 giorni dall’individuazione dei nominativi da parte del Comandante Generale.
2. Qualifiche di Polizia: Viene introdotto l’Art. 179-ter del COM, che conferisce agli ufficiali (esclusi i generali) e ai sottufficiali del Corpo Unico, impiegati presso reparti investigativi dell’Arma, le “attuali e ordinarie” qualifica d Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, ma limitatamente al periodo di servizio presso tali unità.
3. Rideterminazione delle Anzianità: Per compensare le diverse dinamiche di carriera, è prevista una rideterminazione dell’anzianità assoluta per gli ufficiali dell’Arma che transitano nel Corpo Unico.
Omogenizzazione Vs ottimizzazione, risultato? Perdita identitaria dei vari operatori
L’istituzione della Direzione della Sanità Militare come organo centrale e la figura del Direttore della Sanità Militare (in quale può essere anche un civile) ridimensionano pesantemente il potere decisionale dei singoli Capi di Stato Maggiore di Forza Armata.
Cambia quindi la gestione manageriale del comparto, con una possibile dicotomia al vertice (civile/militare).
Ancora, una gestione eccessivamente centralizzata potrebbe non rispondere tempestivamente alle specifiche esigenze operative “di aderenza” tipiche di ciascuna Forza Armata (es. sanità d’imbarco, per la Marina, o medicina aerospaziale per l’Aeronautica).
L’introduzione della libera professione intramuraria è un punto di forza per la possibile attrattività della carriera, ma la criticità risiede nella gestione dei volumi: le prestazioni intramurarie non debbono superare quelle rese in servizio.
Il monitoraggio di questo equilibrio, in strutture militari spesso sotto organico, presenterà (probabilmente) dei profili di complessità non di poco.
Quanto sopra potrebbe creare dissapori o profili di criticità riverberandosi anche in possibili ricorsi, i quali potrebbero riproporsi anche in materia previdenziale, considerando che il personale transitato viene iscritto d’ufficio ai fondi di previdenza con un assegno “ad personam” riassorbibile per garantire che il trattamento economico non sia inferiore al ruolo di provenienza.
Il problema potrebbe risiedere proprio in questa fase, tra l’altro, in funzione della diversità dei regimi pregressi.
Purtoppo pare che la politica non abbia ascoltato i pareri, uniformi in questo caso, delle associazioni di categoria, quelle stesse Rappresentanze che continueranno a tutelare i militari durante la fase di transito.
La sfida principale sarà l’integrazione degli standard tecnici. Mentre il transito degli ufficiali medici dell’Arma sembra blindato da incentivi di anzianità, il transito “a domanda”, del personale non direttivo dei Carabinieri, fa trapelare l’incertezza di quegli stessi operatori.





















