Condannato in primo grado viene assolto dalla Corte Militare di Appello. Vittoria per l’appuntato e per i legali del SIM

Corte Militare di Appello assolve un appuntato dei carabinieri condannato in primo grado

L’App. Sc. CC G.M. , veniva imputato innanzi al Tribunale Militare di Napoli con l’accusa di diffamazione pluiaggravata (artt. 47 n.2; 227 commi 1 e 2 c.p.m.p) “perché , app. Sc. CC, in servizio presso la Stazione CC di [….], comunicando con più persone, offendeva la reputazione del superiore diretto, Lgt Comandante della predetta Stazione, accusandolo, nelle proprie memorie difensive di alcuni gravi fatti.

Nell’ambito del procedimento di primo grado, dopo aver concluso l’iter dibattimentale, la difesa dell’imputato con sedi di studio in Catania, Verona e Napoli, composta dall’Avv. Christian Petrina del foro di Catania e dall’Avv. Domenico Albanese del foro di Locri, ne chiedevano l’assoluzione ritenendo non integrati gli elementi costitutivi del reato.

In particolare, si evidenziava che, trattandosi di un procedimento disciplinare di corpo, le memorie difensive, secondo la procedura prevista dalla guida disciplinare nonché dalla normativa vigente, sono indirizzate e lette da un unico soggetto che cura l’intera fase istruttoria per cui non vi sarebbe il requisito richiesto dall’art. 227 c.p.m.p. della comunicazione con più persone.

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Il Giudice di primo grado, ritenendo di dover dar credito ai testi del Pm, in particolare alla persona offesa che dichiarava che la memoria era poi stata letta da altri soggetti in quanto poi la sanzione va “trascritta a matricola” e quindi tutta la documentazione disciplinare va inviata all’Ufficio personale della Legione carabinieri” e che per prassi l’Autorità che cura procedura e sanzione si fa coadiuvare da altro personale, condannava l’imputato a 4 mesi di reclusione militare.

Non condividendo la decisione, la difesa proponeva appello riformulando la medesima tesi difensiva proposta e non accolta dal tribunale militare di Napoli, proponendo anche apposite repliche alla memoria che il P.G. ritualmente depositava.

Ebbene, la Corte Militare di Appello, Seconda Sezione, accoglieva la doglianza difensiva della mancata comunicazione con più persone ritenendo : “tali essendo gli elementi di fatto emersi dalla complessiva istruttoria dibattimentale in merito al profilo concernente la conoscenza o conoscibilità di terze persone, oltre al destinatario della missiva, delle espressioni asseritamente diffamatorie di cui all’imputazione, occorre tenere presente, per una compiuta valutazione della circostanza, che il  dato normativo non prevede l’intervento di altri soggetti […] nella gestione del procedimento disciplinare, neanche a titolo meramente collaborativo”.

In altri termini, accogliendo pienamente la tesi difensiva già espressa in primo grado e poi riproposta in fase di appello, la Corte Militare, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, assolveva l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Le dichiarazioni della difesa: “Esprimiamo piena soddisfazione per questa sentenza pienamente assolutoria che, oltre ad essere un vero e proprio atto di giustizia tecnica,  conferma la tesi sostenuta sin dall’inizio e che restituisce dignità professionale ad un militare che aveva agito secondo quanto previsto dalla normativa disciplinare”

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Christian Petrina
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