Non ammesso alle prove selettive ricorre al TAR. I legali del SIM incassano un altro successo

TAR e sindacati militari – le prime parole del legale “Sono estremamente soddisfatto per l’esito di questa vicenda, soprattutto per la celerità con cui l’Amministrazione, preso atto del proprio errore, ha saputo rimediare tempestivamente, dimostrando celerità di azione e obiettiva trasparenza”.

IL MAR. C.I. effettivo presso una stazione sita nella regione Lombardia, preso atto di una interpellanza del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con la quale veniva indetta  una procedura selettiva per l’ammissione a un Master Universitario di I livello in “Tutela della Salute”, articolato in un corso di specializzazione in “Antisofisticazione e Sanità”, presentava nei termini la propria candidatura.

Uno dei requisiti richiesti era aver rivestito il medesimo incarico nell’ultimo quadriennio. Tuttavia, veniva escluso perché nel suddetto periodo oltre a rivestire il proprio ruolo, per un breve periodo aveva ricoperto quello di comandante in sede vacante, per cui l’amministrazione prendeva come data di riferimento per il ruolo rivestito senza soluzione di continuità quella di cessazione dal temporaneo incarico di comandante in s.v.

Ritenendo ingiusta tale esclusione, si rivolgeva, tramite il proprio sindacato (SIM Carabinieri), ad un avvocato, il quale predisponeva una istanza di annullamento in autotutela che il militare depositava ritualmente senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro.

Di conseguenza, unitamente al suddetto legale, preso atto dell’inerzia dell’amministrazione nonché dell’imminente inizio delle prove selettive, decideva di ricorrere al TAR competente per l’annullamento del provvedimento di esclusione con conseguente ed immediata ammissione alle prove selettive chiedendo anche un provvedimento cautelare.

Con uno dei motivi di ricorso si faceva notare che: “La data assunta a riferimento dall’Amministrazione, rappresenta unicamente una variazione formale nel sistema informativo, dovuta alla conclusione del periodo in cui il militare ha svolto, in aggiunta al proprio, l’incarico temporaneo di “Comandante in Sede Vacante”. Tale circostanza non ha mai determinato una “soluzione di continuità” nel suo incarico principale di “…….”, né un trasferimento o un cambio di mansioni sostanziali. L’incarico è sempre rimasto il medesimo, nella stessa sede.

Nessun rilievo, quindi, può avere lo svolgimento dell’attività (meramente temporanea e per far fronte all’assenza del comandante effettivo) di comandante in sede vacante […]La ratio del requisito del “quadriennio di servizio nell’ultimo incarico” è evidentemente quella di garantire che il candidato abbia acquisito una solida e stabile esperienza in una determinata articolazione operativa prima di accedere a un percorso di alta specializzazione. Interpretare tale requisito in senso meramente formalistico, aggrappandosi a una data di registrazione che non riflette la continuità sostanziale del servizio, è manifestamente irragionevole e contrario al principio di buon andamento dell’azione amministrativa.

In ogni caso, va aggiunto che l’espressione “aver compiuto un quadriennio di servizio nell’ultimo incarico” non può che avere il significato di svolgimento per quattro anni di un periodo di servizio rilevante, inteso come periodo di servizio nell’articolazione (es. Tenenza/Stazione o Nucleo/Sezione), non come singola etichetta formale del ruolo.[…]

Peraltro, l’aver svolto temporaneamente le delicate funzioni di Comandante in Sede Vacante, per sopperire a un’esigenza organizzativa dell’Amministrazione stessa, dovrebbe costituire un elemento di merito e di positiva valutazione, e non, paradossalmente, la causa di un trattamento deteriore quale l’esclusione da una procedura selettiva. L’operato dell’Amministrazione si rivela, pertanto, anche viziato da manifesta illogicità e contraddittorietà”.

Ebbene, dopo soli tre giorni dal deposito del ricorso presso il Giudice Amministrativo l’amministrazione, dapprima rimasta silente sulla istanza di annullamento in autotutela, venuta a conoscenza del contenuto del ricorso abrogava con effetto immediato il provvedimento di esclusione con contestuale ed immediato inserimento del militare ricorrente nella procedura selettiva dalla quale era stato illegittimamente escluso.

L’Avv. Christian Petrina del Foro di Catania, esperto di diritto militare e difensore del militare ricorrente: “Sono estremamente soddisfatto per l’esito di questa vicenda, soprattutto per la celerità con cui l’Amministrazione, preso atto del proprio errore, ha saputo rimediare tempestivamente, dimostrando celerità di azione e obiettiva trasparenza”.

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