Il TAR della Valle d’Aosta da ragione a carabiniere che aveva impugnato una sanzione disciplinare.
Carabiniere sanzionato, il TAR interviene in suo favore
Il contendere nasce dalle immancabili sovraesposizioni del giorno d’oggi, tra chat e incomprensioni telefoniche.
Un carabiniere si è visto camminare un’importante sanzione disciplinare, sette giorni di consegna, per aver interloquito in modo irrispettoso.
Da premettere che l’argomento viene trattato in modo attento e dovizioso dall’Arma dei carabinieri, al pari di altre forze di polizia ma non solo, anche ordini professionali. Il tratto con superiori e utenza viene attenzionato anche sui social, come dimostrato recentemente dall’intervento dell’ordine degli Avvocati di Milano (come da foto), richiamando a una maggiore attenzione nell’utilizzo delle piattaforme telematiche (social e app messaggistica), anche al fine di evitare facili incomprensioni e sovvertimenti di quelli che sono il rapporto tra eccessiva confindenzialità e faciloneria (si pensi a inoltri inopportuni, errori gestione rubrica, rivelazione colposa di attività istituzionali).

Il TAR della Valle d’Aosta, si scriveva, annulla la sanzione disciplinare a un carabiniere: accolta la tesi dello Studio Legale Avvocato Gabriele Licata.
La vicenda del carabiniere sanzionato, trae origine da due episodi verificatisi nel corso di telefonate tra la ricorrente e alcuni suoi superiori gerarchici, durante i quali le sarebbero stati contestati comportamenti ritenuti non conformi ai doveri militari, tra cui l’utilizzo di espressioni offensive e un presunto atteggiamento indecoroso.
Sanzione confermata in sede di ricordo gerarchico ma sovvertita in aula.

La difesa, affidata all’Avvocato Gabriele Licata (diritto militare), ha impugnato i provvedimenti innanzi al TAR, sollevando molteplici motivi di illegittimità, tra cui la violazione del diritto di difesa, la mancanza di istruttoria adeguata e l’insufficienza motivazionale dei provvedimenti disciplinari.
Il TAR, pur rigettando gran parte delle censure, ha accolto un punto centrale del ricorso, evidenziando un difetto di istruttoria e motivazione in relazione alla presunta affermazione diffamatoria (“bugiardo”).
I fatti debbono essere accertati in modo sufficientemente preciso e coerente, nel caso di specie mancavano oggettività di quanto addebitato, perché – evidentemente – non supportato da alcun dato.
Il Tribunale ha quindi ritenuto fondata la censura sul punto, annullando parzialmente il provvedimento disciplinare impugnato.
Da ricordare che per provare la propria estraneità a fatti, le telefonate (non captazione illegale, quindi, ndr) possono essere registrate e il loro contenuto è opponibile durante contenzione amministrativo, al pari, come nel caso dei post online, degli screenshot anche se, per quest’ultimo, ideale sarebbe optare per una copia forense della pagine stessa, considerando la volatilità del particolare contesto.